Accolto il reclamo per la gara con NUOVA BOLGIANO
Accolto il reclamo della nostra società in seguito all’utilizzo di giocatori da parte della Nuova Bolgiano in modo non conforme alle regole fissate dalla Delegazione di Monza. Ecco la decisione integrale del giudice sportivo che assegna la vittoria a tavolino al CASSINA CALCIO.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/11/2016 CASSINA CALCIO – NUOVA BOLGIANO
La società A.S.D. CASSINA CALCIO ha inviato preannuncio di reclamo a mezzo fax pervenuto in data
21/11/2016, cui ha fatto seguito raccomandata A.R. pervenuta in data 23/11/2016.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla
controparte la quale non ha inviato le proprie deduzioni.
Letto il reclamo che verte sulla mancata presenza in campo di DUE calciatori “giovani” (UNO nato dal 1.1.1994
ed UNO nato dal 1.1.1995) da parte della società A.C.D. NUOVA BOLGIANO, dagli atti ufficiali di gara risulta
che la Società A.C.D. NUOVA BOLGIANO ha dato inizio alla gara con 3 calciatori “giovani”: il n. 2 COLOMBO
MIRKO nato nel 1994, il n. 4 DI MICHELE FABIO nato nel 1996 ed il n. 7 SEGHIZZI RICCARDO nato nel 1996.
Al 7º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore n. 4 (nato nel 1996) con il calciatore n. 15 FICHERA
ANTONIO nato nel 1985, al 12º del 2º tempo ha sostituito il n. 7 (nato nel 1996) con il calciatore n. 16 MARTINI
DAVIDE nato nel 1994 rimanendo così in campo senza UN calciatore nato dal 1 gennaio 1995.
Con il C.U. n. 1 del 7.07.2016, alle pagine 20 e 21, la Delegazione Provinciale di Milano ha stabilito che per le
gare di 2a categoria per la stagione sportiva 2016/2017 è fatto obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e
per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive) 1 calciatore nato dal 1.1.1994
ed 1 calciatore nato dal 1.1.1995.
Poiché da parte della società A.C.D. NUOVA BOLGIANO vi è stata violazione delle disposizioni previste, il
reclamo risulta fondato e la gara giocata irregolarmente.
Per quanto sopra, il Giudice Sportivo
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo della Società A.S.D. CASSINA CALCIO;
b) di comminare alla Società A.C.D. NUOVA BOLGIANO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
(art. 17, comma 5, lettera a, del C.G.S.);
c) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
