Regolamento Juniores Fase Nazionale
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI – FASE NAZIONALE
Regolamento Stagione Sportiva 2017/2018
ART 1. PARTECIPAZIONE
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la Fase Nazionale del Campionato Juniores Nazionale riservato alle 20 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale.
Entro e non oltre il 2 Maggio 2018, i singoli comitati dovranno comunicare alla Segreteria della LND i nominativi delle società vincenti e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie. I comitati regionali Sardegna e Sicilia qualificheranno le Società Regionali che avranno ottenuto il miglior posto nelle rispettive fasi, mentre le Società della Serie D dei due citati Comitati Regionali che avranno ottenuto il miglior piazzamento, si qualificheranno alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale e pertanto dovranno attenersi ai termini ed alle modalità di svolgimento fissati da quest’ultimo Comitato.
ART 2. LIMITI DI ETA’
Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 1998 in poi.
ART 3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula.
Le 20 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti cosi stabiliti:
GRUPPO A Vincente C.R. Liguria, Vincente C.R. Lombardia, Vincente C.R. Piemonte V.A
GRUPPO B Vincente C.R. Friuli V.G., Vincente C.P.A. Bolzano, Vincente C.P.A. Trento
GRUPPO C Vincente C.R. Emilia Romagna, Vincente C.R. Veneto
GRUPPO D Vincente C.R. Toscana, Vincente C.R. Umbria
GRUPPO E Vincente C.R. Lazio, Vincente C.R. Sardegna
GRUPPO F Vincente C.R. Abruzzo, Vincente C.R. Marche, Vincente C.R. Molise
GRUPPO G Vincente C.R. Basilicata, Vincente C.R. Campania, Vincente C.R. Puglia
GRUPPO H Vincente C.R. Calabria, Vincente C.R. Sicilia
Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finalesemifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato alla presente notizia.
La gara unica di finale, valida per l’assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Juniores sarà disputata a Firenze, presso il Centro di Formazione Federale L.N.D “Gino Bozzi”.
In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali esecuzioni dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 14 delle Regole del Gioco.
In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari, con eventuale esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 14 delle Regole del Gioco.
L’ordine di svolgimento delle gare della prima fase verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della LND. Per i turni successivi viene sin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squaddra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in traferta e viceversa.
Nel caso che entrambe le squadre interessante, abbiano invece disputato la prima gara del precedete turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Segreteria LND.
ART 4. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita, in qualsiasi momento, la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (art.74, comma 2, della N.O.I.F.)
ART 5. DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Nazionali.
Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva, si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui gli articoli 44, 45 e 6 del Medesimo Codice.
Si precisa che per detta manisfazione, i tesserati incorreranno in una giornata di qualifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
Cio’ premesso, dovranno essere osservate le modalità e procedure contenuti del Comunicato Ufficiale 180/A, pubblicato dalla FIGC in data 19 Giugno 2017.
Le tasse reclano sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudizio Sportivo Nazionale e n euro 180,80 per quelli proposti alla Corte Sportiva d Appello a livello nazionale.
ART 6. NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE
Triangolari
- La squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Segreteria della LND, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta.
- Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.
- Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine :
- Dei punti ottenuti negli incontri disputati.
- Della migliore differenza reti.
- Del maggior numero di reti segnate.
- Del maggior numero di reti segnate in trasferta.
- Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità tra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata ( o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità, l’Arbitro procederà direttamenta a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
ART 7. RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsisi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva ( gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. A suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecunarie. Verranno anche escluse dal proseguio della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabilii di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art17 de Codice di Giustizia Sportiva.
ART 8. EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI
Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabii con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica e inibizione residuate dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art.22, commi 3 e 6, del C.G.S
ART 9. ASSISTENZA MEDICA
Nelle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, le società ospitanti hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, Lett.b del Codice di Giustizia Sportiva. Fermi restando gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 Giugno 2017 ( defibrillatori) è fatto l’obbligo di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza.
ART 10. CAMPI E ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della LND può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.
ART 11. ARBITRI
Le terne arbitrali saranno designate direttamente dall’AIA, con criteri di prossimità geografica.
ART 12. APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della FIGC, del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della LND.