Deducibilita' del costo di sponsorizzazione e pubblicita'

14/04/2017

Nella CIRCOLARE N°59 della Lega Nazionale Dilettanti viene ribadita la deducibilità in capo allo sponsor del costo di sponsorizzazione e pubblicità (Ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 6 aprile 2017)

Con l'ordinanza n. 8991/2017, depositata il 6 aprile 2017, la Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sull'argomento deducibiiltà del costo di sponsorizzazione e pubblicità, confermando l'indirizzo più volte in precedenza assunto (si veda la sentenza . 5720 del 23 marzo 2016) circa la presunzione assoluta della deducibilità in capo allo sponsor dei costi di prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione rese da una Società Sportiva Dilettantistica, derivante da una corretta lettura del comma 8, dell'art.90, della legge n.289/2002.

Secondo la Suprema Corte, non necessita la dimostrazione dell'inerenza nè può essere addotta l'anticonomicità del costo in presenza del costo sopportato nel limite dei 200.000,00 euro annui.

Malgrado l'Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la deducibilità delle spese, la giurispundenza, oramai costante, è di avviso contrario.

Con l'Ordinananza citata sopra è stato ancora una volta ribadito che, ai sensi del comma 8, dell'art. 90 sopra citato, il corrispettivo in denaro o in natura in favode di Società e Associazione Sportive Dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, costituisce per il soffetto erogante e fino al limite di 200.000,00 euro annui, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti.

La norma disciplina una presunzione legale di inerenza/deducibilità della spesa in argomento sempre che il soggetto che rende la prestazione sia una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, sia rispettato il limite di 200.000,00 euro annui, la sponsorizzazione sia volta a promuovere l'immagine e/o i prodotti dello sponsor e che l'Associazione o Società Sportiva percipiente ponga in essere una specifica attività promozionale quale ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise di gioco e/o di manifesti o tabelloni pubblicitari sul campo di gioco. 

La Suprema Corte ha negato, poi, che possa essere invocata l'antieconomicità della spesa qualora vi sia sproporzione tra il costo ed il fatturato dello sponsor, dal momento che la norma ha introdotto una presunzione assoluta non solo della natura pubblicitaria della spesa fino a 200.000,00 euro annui ma anche dell'inerenza della spesa medesima.

Se ne deduce, pertanto, che gli uffici dell'amministrazione finanziaria non possono operare in contrasto con la legge, adottando una diversa valutazione.

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