Tesseramento minori stranieri - Stagione sportiva 2018/2019

22/06/2018

Sono state comunicate le procedure di tesseramento dei calciatori minori stranieri per la Stagione Sportiva 2018/2019. Ci sono tre importanti casistiche da tenere in considerazione: Ius Soli Sportivo, Legge di Bilancio 2018, Art. 19 Regolamento FIFA.

IUS SOLI SPORTIVO

Lo ius soli sportivo si applica a tutti i minori stranieri che risultano regolarmente residenti in italia da un periodo antecedente al decimo anno di età. I minori che ricadono in questa casistica dal punto di vista del tesseramento sono equiparati ai minori italiani. 

Per il tesseramento di calciatori non italiani minori sotto i 10 anni di età occorre presentare: 

  • Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Per il tesseramento di calciatori non italiani minori con più 10 anni di età occorre presentare: 

  1. Certificato storico di residenza (non sono ammesse autocertificazioni).
  2. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (non sono ammesse autocertificazioni).

LEGGE DI BILANCIO 2018 (n. 205 del 27/12/2017)

La Legge, entrata in vigore lo scorso gennaio, indica che :

"i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".

In sintesi, la Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. Pertanto, all'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti documenti:

1. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.
2. Certificato rilasciato da Istituto Scolastico pubblico/paritario attestante l’iscrizione del minore da almeno 365 giorni. Vanno consegnati i certificati di iscrizione scolastica dell’anno precedente e dell’anno in corso al momento del tesseramento.
3. Documento identificativo del calciatore.
4. Documento identificativo degli esercenti la potestà genitoriale.
5. Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all’estero.

In caso di calciatore in affido vanno aggiunti i seguenti documenti:

6. Provvedimento dell’Autorità giudiziaria relativo alla nomina del tutore.
7. Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

ART.19 FIFA

L’art. 19 FIFA vale per tutti i calciatori che non rientrano negli altri due casi (IUS SOLI SPORTIVO e LEGGE DI BILANCIO 2018). L’art.19 prevede le sotto indicate eccezioni: 

  • ART. 19.2 A: il calciatore si trasferisce al seguito dei genitori per motivi non legati al calcio.
  • ART. 19.2 B: il calciatore ha 16/18 anni e il trasferimento avviene all’interno della UE/EEE.
  • ART. 19.2 C: il calciatore vive in una località ubicata in una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all’interno della federazione confinante si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine
  • ECCEZIONE GIURISPRUDENZIALE: il calciatore risiede da più di 5 anni sul territorio italiano
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