Nuova modalità di ripresa delle gare interrotte.

31/08/2019

Nella prossima stagione vi sarà una modifica regolamentare importante. Con la modifica dell’articolo 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data dal minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione.

Al momento la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non quelle del settore giovanile.

Questa regola vale se la gara è stata interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di giustizia sportiva l’irrogazione di sanzioni per la quale è stabilita ad esempio la perdita della gara a carico di una od entrambe le società.


Sinteti dell'art.30: Lo svolgimento dei Campionati


4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

  • La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara.
  • Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguente avvertenze:
    • I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente.
    • I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente ne' possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione.
    • I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione.
    • Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta.
    • Le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione.
    • Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
  • Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a trovare un campo ritenuto ideoneo in altro comune. 

Scarica il Comunicato Ufficiale n.220
con la versione integrale dell'art.30: Lo svolgimento dei Campionati

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